Il Decreto Rilancio ha introdotto il famoso SUPERBONUS 110% che non è altro che una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nella propria abitazione o in condomini.
 
La detrazione del superbonus 110% vale per lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e a seconda dell’anno di sostenimento della spesa, cambia la suddivisione della detrazione negli anni.
 
Di seguito, abbiamo inserito a grandi linee quello che c’è da sapere sui lavori ammessi, i requisiti necessari alcune indicazioni pratiche.


Quando si può richidere il superbonus 110%
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che intero condominio, ad esclusione di nuove costruzioni, gli immobili devono infatti essere già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Il superbonus 11% agevola quindi i grossi interventi che migliorano la prestazione termica e ambientale dell’edificio e anche gli internevi che vanno a ridurre il rischio sismico.
 
Di seguito un elenco degli interventi compresi nel bonus:


  • Connector.

    interventi di isolamento termico sugli involucri

  • Connector.

    sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

  • Connector.

    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

  • Connector.

    interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

• interventi di isolamento termico sugli involucri

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.


Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico e sono:


  • Connector.

    Interventi di efficientamento energetico

  • Connector.

    Installazione di impianti solari fotovoltaici

  • Connector.

    Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

  • Connector.

    Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del TUIR).

Si tiene a sottolineare che la detrazione non spetta a chi percepisce altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale e che ogni categoria di intervento ha dei limiti di spessa.

Chi ha diritto al superbonus 110%
Per le persone fisiche, l’utilizzo del superbonus è ammesso su un massimo di due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali.


Si tiene a sottolineare che la detrazione non spetta a chi percepisce altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale e che ogni categoria di intervento ha dei limiti di spesa.


In ogni caso, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti, la parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi. Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.